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Ipoteca legale
L'ipoteca si definisce Legale, quando deriva da un diritto acquisito da chi vende per l'adempimento degli obblighi assunti dal compratore, dai coeredi per il pagamento di conguagli sopra gli immobili loro assegnati; nonché lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile in base alle disposizioni del Codice Penale.
 
Interesse
L'interesse è il compenso che si paga per il prestito di un capitale, in misura percentuale e generalmente riferito all'anno.
 
Imposta di registro
E' l'imposta che l'acquirente deve versare all'atto dell'acquisto dell'immobile quando la parte venditrice è un privato. Le aliquote attuali, ridotte a partire dal 1° gennaio 2000, sono pari: - al 7% del valore esposto in contratto per le abitazioni di lusso e per i fabbricati non abitativi; - al 3% del valore esposto in contratto per la "prima casa" e per i beni vincolati per ragioni storico artistiche. Quando l'acquisto è fatto da una impresa e quindi la transazione è soggetta a regime IVA l'imposta di registro è dovuta in misura forfetaria. Attualmente 129,11 €.
 
Imposta catastale e ipotecaria
E' l'imposta che deve essere versata alla Conservatoria per la trascrizione degli atti di compravendita e per le iscrizioni ipotecarie.
 
Ipoteca Giudiziaria
Si definisce ipoteca Giudiziaria, quella accesa dopo una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione.
 
Ipoteca
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto, anche nei confronti di un eventuale terzo acquirente di espropriare, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. (ved. Cod.Civ. 2808-2898).
 
Ipoteca Volontaria
Si definisce ipoteca Volontaria, quella concessa per dichiarazione unilaterale con atto pubblico o con scrittura privata; iscritta su beni specificatamente indicati e per una somma determinata in denaro. Si chiama di 1° grado l'ipoteca in essere iscritta per prima, le successive assumono gradi diversi in base alla loro data di iscrizione.
 
Imposta sostitutiva
L'Imposta sostitutiva è l'imposta che lo stato riscuote a seguito di ogni operazione di erogazione di finanziamenti con durata superiore ai 18 mesi; le Istituzioni creditizie devono versare una Imposta sostitutiva attualmente pari allo 0,25% del capitale nominale del finanziamento. (ad esempio su di un finanziamento di 5164,69 €, l'imposta sarà pari a 129,11 €).
 
Interessi di mora
Gli Interessi di mora sono gli interessi che si devono pagare a titolo di penale in caso di ritardato pagamento delle rate. Nei contratti viene stabilito dopo quanti giorni dalla scadenza scatta l'applicazione della penale e l'entità della stessa, che è generalmente un'addizionale al tasso applicato al finanziamento o ad un tasso di riferimento (es. Euribor).