Chi siamo
  Banche
  Assistenza
  Partner
  Cosa si può fare
  Come fare richiesta
  Chi contattare
  Perchè registrarsi
  Guida all'uso
  Registrati
  Cambia password
  Pratiche
  Contatti
  Area Promopoint

 

 

 

 



Diritti e contratti

Se caso nel contratto intervengano persone coniugate è necessario conoscere il regime patrimoniale esistente tra i coniugi in quanto dal 20 settembre 1975 la riforma del diritto di famiglia ha introdotto il principio che in assenza di diversa convenzione il regime tra i coniugi è quello della Comunione Legale e non quello della Separazione dei beni esistente in base ai preesistenti ordinamenti.

Comunione Legale: è il regime patrimoniale per il quale tutti i beni acquistati dai coniugi, insieme o separatamente, dopo il matrimonio (se avvenuto dopo la data di entrata in vigore della riforma) o dopo tale data, nonché gli incrementi dei beni preesistenti al matrimonio ricadono nella comunione dei beni.

Rimangono di proprietà esclusiva di uno dei coniugi:

- I beni acquisiti per effetto di donazione o di successioni ereditarie a meno che nell'atto di liberalità o nel testamento non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

- I beni di uso personale di ciascun coniuge e i loro accessori;

- I beni che servono alla professione del coniuge, tranne quelli di un'azienda che faccia parte della comunione;

- I beni e le somme ottenute a titolo di risarcimento di un danno (assicurazioni) nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

- I beni acquistati con il prezzo di trasferimento dei beni di proprietà esclusiva o con il loro scambio, sempre che ciò sia dichiarato all'atto dell'acquisto.

Quanto sopra non vale per i beni immobili e per quelli mobili cosiddetti "registrati" (automobili, natanti etc.); tali beni infatti rimarranno esclusi dalla comunione soltanto se all'atto abbia preso parte anche l'altro coniuge dichiarando di consentire all'esclusione. La gestione dei beni in comunione spetta per l'ordinaria amministrazione (conservazione e percezione di eventuali frutti) ad entrambi i coniugi disgiuntamente, per la straordinaria amministrazione (atti idonei a modificare la consistenza del patrimonio della comunione) ai coniugi congiuntamente. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro se trattasi di beni immobili o di beni mobili registrati, sono annullabili su richiesta dall'altro coniuge entro:

- Un anno dalla data di trascrizione dell'atto;
- Un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto stesso;
- Un anno dallo scioglimento della comunione se l'atto non fu trascritto ed egli non ne ha avuto conoscenza prima dello scioglimento.


I beni in comunione hanno anche la caratteristica di essere considerati dal legislatore come beni della famiglia e destinati a soddisfarne i bisogni. Per questo motivo la legge stabilisce che per le obbligazioni estranee a tali bisogni, i beni della comunione possono essere sottoposti a esecuzione forzata solo se non si rilevano sufficienti i beni personali del coniuge al quale gli impegni o le obbligazioni fanno specificatamente capo.

I beni in questione rispondono invece primariamente:

- Di tutti i pesi e gli oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto (ad es. Ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario);

- Di tutti i carichi dell'amministrazione pubblica;

- Delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e delle obbligazioni contratte dai coniugi anche separatamente nell'interesse della famiglia;

- Di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

La comunione dei beni si scioglie per morte di uno dei coniugi, per annullamento del matrimonio e per divorzio nonché nei casi di dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi, separazione legale, separazione giudiziale dei beni, mutamento convenzionale del regime patrimoniale e per fallimento di uno dei coniugi.

Separazione dei beni è il regime per il quale ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati dopo il matrimonio, oltre a quelli preesistenti. Questo regime deve essere espressamente voluto dai coniugi mediante una dichiarazione fatta al momento della celebrazione del matrimonio, oppure con un'apposita convenzione stipulata per atto pubblico.
In regime di separazione ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo, cosicché ne può disporre in piena autonomia.

Convenzioni matrimoniali i fidanzati e i coniugi possono decidere di dare vita a regimi patrimoniali diversi da quelli disciplinati dalla legge stipulando tra loro apposite convenzioni, le quali devono avere la forma di atto pubblico, a pena di nullità. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni momento e vanno annotate a margine dell'atto di matrimonio. Il contenuto di dette convenzioni deve peraltro non essere in contrasto con i diritti ed i doveri previsti dalla legge come connaturali al matrimonio, né ricondurre in comunione beni di uso strettamente personale.

Fondo patrimoniale la legge stabilisce che ciascun coniuge od entrambi, per atto pubblico o un terzo anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni – immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito (ad es. azioni e obbligazioni) – a far fronte ai bisogni della famiglia. Quando la costituzione del fondo patrimoniale viene fatta da un terzo si perfeziona con l'accettazione da parte dei coniugi. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione ed i frutti dei beni devono essere impiegati per il bisogno della famiglia. E' possibile alienare i beni del fondo patrimoniale soltanto con il consenso di entrambi i coniugi e se vi sono figli minori con l'autorizzazione del giudice e solo nei casi di necessità o di utilità evidente, I beni costituenti il fondo sono al riparo da azioni esecutive per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio: in questa ipotesi, il giudice può dettare, su istanza di chi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.


Top