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Le agevolazioni

Agevolazioni IRPEF: è prevista una consistente riduzione d'imposta per la abitazione principale, attualmente 1.800.000

Agevolazioni ICI: per questa imposta sono previste agevolazioni per:
Abitazione principale: i comuni possono deliberare detrazioni d'imposta da 103,29 € a 258,23 € o, in alternativa, la riduzione d'imposta fino al 50%.
Abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzate: è prevista una riduzione d'imposta pari al 50%.

Agevolazioni su INVIM: riduzione di ¼ limitatamente ai trasferimenti a titolo oneroso di immobili catastalmente individuati come a "uso abitativo" e relative pertinenze (si paga il 75% di quanto dovuto);
Riduzione alla metà e di un ulteriore 1/4 se l'acquirente ha diritto alle agevolazioni previste per la "prima casa" (si paga il 37,5% di quanto dovuto).


Esistono trattamenti fiscali particolari per quanto riguarda:

- gli immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano stati riconosciuti di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero della pubblica Istruzione. Il vincolo storico-artistico è trascritto nei registri delle Conservatorie ed ha efficacia nei confronti di ogni proprietario;

- le abitazioni rurali e le loro pertinenze.

Per agevolare il mantenimento del patrimonio edilizio il Legislatore ha recentemente stabilito agevolazioni sotto l'aspetto fiscale, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti in "edifici a prevalente destinazione abitativa privata", in tale definizione rientrano anche gli interventi di restauro e di ristrutturazione. Il concetto di fabbricato "a prevalente destinazione abitativa" di differenzia da altri concetti espressi in precedenza (ad es.Prima casa, Casa di lusso) e si materializza quando:


Gli interventi sono effettuati su singole unità immobiliari (e relative pertinenze, non abitative) accatastate nel Gruppo catastale A (e quindi nelle categorie da A/1 a A/11) fatta eccezione per la categoria A/10 (uffici) indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle stesse, cioè non è rilevante che vi si eserciti un'occupazione abitativa o meno o promiscua.

Gli interventi sono svolti su interi edifici che abbiano oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata. Quindi rientrano nelle agevolazioni anche gli interventi effettuati in parti condominiali anche se svolti su parti non abitative.

L'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta sui redditi (IRPEF) e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36% delle spese sostenute fino ad un massimo di 77468,53 € per anno e per intervento nonché nella possibilità di applicare l'IVA con aliquota 10% alla fatturazione delle spese in questione.

La detrazione va poi ripartita in quote costanti, alternativamente:

-
Nell'anno in cui le spese stesse sono state sostenute e nei quattro periodi d'imposta successivi;

- In dieci quote annuali.

- L'agevolazione segue il bene e quindi spetta per le quote residue all'acquirente del bene per il quale si sono sostenute le spese.

- Il presupposto della detrazione è stabilito dalla legge alle seguenti condizioni:

- Che i lavori siano eseguiti in edifici censiti in catasto;

- Che i lavori siano eseguiti in edifici di cui risulti pagata, se dovuta, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) dal 1997 in avanti;

- Che gli immobili siano situati sul territorio nazionale.

Hanno diritto alla detrazione:

-
Il proprietario ed il nudo proprietario (colui che ha concesso un'immobile in usufrutto);

- Il titolare di un diritto reale di godimento e cioè l'usufruttuario, l'utilizzatore, l'abitatore e il titolare del diritto di superficie;

- Chi detiene un'abitazione sulla base di un "titolo idoneo" e cioè l'inquilino ed il comodatario purché i relativi contratti risultino registrati;

- Il familiare (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo grado) convivente con il possessore o detentore dell'unità abitativa a condizione che ne sostenga le spese;

- Il promissorio acquirente che sia già in possesso dell'immobile, a condizione che abbia stipulato un preliminare di vendita e che lo abbia registrato;

- I soci di cooperative divise e indivise;

- I soci di società semplice;

- I soggetti che svolgono attività d'impresa (imprenditori individuali, anche sotto forma di impresa familiare, e i soci si società di persone), ma con riguardo a beni non classificabili come "strumentali" o come "merce",

- L'imprenditore edile che lavora sulla sua abitazione.

Le spese detraibili possono essere sinteticamente dettagliate come segue:

-
Progettazione

- Prestazione professionale

- Esecuzione di opere edilizie (compreso acquisto dei materiali, le perizie ed i sopraluoghi)

- Messa a norma degli edifici per quanto riguarda gli impianti elettrici e impianti a metano

- Realizzazione di autorimesse o posti auto

- Eliminazione delle barriere architettoniche

- Contenimento dell'inquinamento acustico

- Adozioni di misure antisismiche e di sicurezza statica

- Risparmi energetici

- Imposta sul valore aggiunto iva, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni, le denunce di inizio dei lavori.

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