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Per i mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili e/o per interventi di recupero edilizio, la legge prevede la detraibilità fiscale di un'aliquota degli interessi e oneri accessori pagati all'ente finanziatore. Questa opportunità va esaminata con attenzione, eventualmente con l'aiuto di un esperto, per valutarne l'incidenza sul costo effettivo complessivo del finanziamento.

Le disposizioni fiscali prevedono tre casi:

- Mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale distinguendo: per i mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei (6) mesi dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. La detrazione spetta su un massimo di 3615,20 €. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il predetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenute.

La detrazione è comunque ammessa:

a) se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
b) per i contratti stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea;
c) al nudo proprietario sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste

La detrazione non spetta:

a) all'usufruttuario
b )a chi contrae il mutuo autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale;
c) dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale.

- Sui mutui stipulati anteriormente al 1993 la detrazione è fissata in 3615,20 € per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

- Sui mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari diverse dall'abitazione principale la detrazione è ammessa per un importo non superiore a 2065.83 € per ciascun intestatario di mutuo per mutui ipotecari stipulati anteriormente al 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale. Per i mutui stipulati nel 1991 e 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale e per cui non sia variata tale condizione.
Interessi passivi non possono essere detratti sui mutui stipulati nel 1991 e 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione; sui mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale: sulle aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

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