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Le agevolazioni fiscali - qui troverete quello che potete
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Per i mutui ipotecari contratti per l'acquisto
di immobili e/o per interventi di recupero edilizio,
la legge prevede la detraibilità fiscale di un'aliquota
degli interessi e oneri accessori pagati all'ente finanziatore.
Questa opportunità va esaminata con attenzione,
eventualmente con l'aiuto di un esperto, per valutarne
l'incidenza sul costo effettivo complessivo del finanziamento.
Le disposizioni fiscali prevedono tre casi:
- Mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione
principale distinguendo: per i mutui stipulati a partire
dal 1° gennaio 1993 la detrazione è
ammessa a condizione che l'unità immobiliare
sia stata adibita ad abitazione principale entro sei
(6) mesi dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto
nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione
del mutuo. La detrazione spetta su un massimo di 3615,20
€. In caso di contitolarità del contratto
di mutuo o di più contratti di mutuo, il predetto
limite è riferito all'ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenute.
La detrazione è comunque ammessa:
a) se il mutuo è stato stipulato
per acquistare una ulteriore quota di proprietà
dell'unità immobiliare;
b) per i contratti stipulati con soggetti residenti
nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea;
c) al nudo proprietario sempre che ricorrano tutte le
condizioni richieste
La detrazione non spetta:
a) all'usufruttuario
b )a chi contrae il mutuo autonomamente per acquistare
una pertinenza dell'abitazione principale;
c) dal periodo d'imposta successivo a quello in cui
l'immobile non è più utilizzato come abitazione
principale.
- Sui mutui stipulati anteriormente
al 1993 la detrazione è fissata in 3615,20
€ per ciascun intestatario del mutuo ed è
ammessa a condizione che l'unità immobiliare
sia stata adibita ad abitazione principale alla data
dell'8 dicembre 1993 e che negli anni successivi, il
contribuente non abbia variato l'abitazione principale
per motivi diversi da quelli di lavoro.
- Sui mutui ipotecari stipulati per l'acquisto
di unità immobiliari diverse dall'abitazione
principale la detrazione è ammessa per
un importo non superiore a 2065.83 € per ciascun
intestatario di mutuo per mutui ipotecari stipulati
anteriormente al 1993 su immobili diversi da quelli
utilizzati come abitazione principale. Per i mutui stipulati
nel 1991 e 1992 la detrazione spetta solo per quelli
relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria
abitazione diversa da quella principale e per cui non
sia variata tale condizione.
Interessi passivi non possono essere detratti sui mutui
stipulati nel 1991 e 1992 per motivi diversi dall'acquisto
della propria abitazione; sui mutui stipulati a partire
dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria
abitazione principale con esclusione dei mutui stipulati
nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari
stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la
ristrutturazione dell'abitazione principale: sulle aperture
di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.
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