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Gli eventi principali:

La valutazione

Per ogni tipo di finanziamento gli Enti finanziatori stabiliscono dei criteri con i quali devono essere VALUTATE le domande di finanziamento. I criteri sono normalmente diversi se le domande presentate da persone fisiche o dalle società.
In qualche caso, prevalentemente per le persone fisiche, possono essere previsti anche processi di valutazione automatica supportati da tecniche definite di Credit Scoring, in cui si definiscono delle percentuali di rischio (ottenute sulla base dell'elaborazione statistica di una serie di variabili recuperate dai precedenti finanziamenti diventati maturi ed inerenti al bene finanziato, alla condizione socio-economica del debitore, all'importo della rata).
Le domande che ottengono un punteggio rientrante nella percentuale ritenuta soddisfacente dell'Ente finanziatore, vengono autorizzate automaticamente, quelle che ottengono percentuali superiori possono essere oggetto di approfondimenti e/o valutazioni dirette o automaticamente declinate.

L'applicazione dei criteri porta, in molti casi in via automatica, alla definizione di un percorso valutativo che prevede l'intervento di alcune figure professionali:

1) Il Proponente cioè colui che effettua l'esame delle informazioni ed esprime un primo giudizio di concedibilità del finanziamento (in qualche caso anche l'eventuale decisione negativa del proponente richiede la revisione di un organismo superiore);

2) L'Organo dare parere che ha il compito di verificare le valutazioni fatte dal proponente ed aggiungere in genere quelle specialistiche;

3) L'Organo deliberante che deve prendere la decisione se accogliere in tutto o in parte la domanda.

Spesso sia l'Organo dare parere che l'Organo deliberante possono richiedere approfondimenti o subordinare la loro decisione all'acquisizione di particolare documentazione e/o di determinate garanzie oltre quelle offerte.

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La Delibera

Con la DELIBERA, l'Ente finanziatore dichiara la propria disponibilità ad effettuare l'operazione nei termini esaminati; ogni variazione di detti termini (a meno che non si tratti di una mera riduzione dell'importo) porta ad un nuovo esame.

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La Stipula

Con la parola STIPULA si definisce l'atto con il quale l'Ente finanziatore s'impegna a corrispondere una determinata somma di denaro ed il soggetto debitore si obbliga a restituirla alle condizioni stabilite nell'atto stesso.L'atto in questione ha quasi sempre la forma di un contratto di mutuo che viene contemporaneamente sottoscritto dalle parti quando redatto sotto forma di scrittura privata;quando invece la firma del contratto avviene in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale si parla di atto pubblico.
La forma pubblica è obbligatoria per tutti quegli atti, che prevedono l'acquisizione, come garanzia, dell'ipoteca volontaria.

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L'erogazione

L'EROGAZIONE è l'operazione con la quale l'Ente finanziatore consegna ai mutuatari, la somma di denaro richiesta e si definisce il piano di ammortamento delle somme erogate.

L'operazione di erogazione può avvenire:

Alla firma di un "CONTRATTO DI FINANZIAMENTO", peraltro quando il contratto prevede la costituzione di garanzie ipotecarie od altre garanzie acquisibili in epoche successive alla stipula le somme erogate vengono costituite dal mutuatario in pegno a garanzia degli impegni assunti e consegnate definitivamente solo dopo l'avvenuto accertamento da parte dell'ente finanziatore;

Alla firma di un contratto di tipo diverso definito "CONTRATTO DI CONSEGNA E QUIETANZA", quando il contratto di finanziamento è stato redatto sotto forma di contratto condizionato;

Entro un determinato periodo di tempo dalla stipula di un contratto condizionato quando è prevista L'EROGAZIONE A TRANCHES - definite in genere erogazioni a stato di avanzamento lavori - in relazione allo stato di realizzazione del progetto finanziato.

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Il pagamento delle rate

Il capitale erogato dalla Banca dovrà essere restituito sulla base di un predefinito Piano di Ammortamento, stabilito dalle parti al momento della stipula del contratto.
Eventuali pagamenti, totali o parziali, effettuati in anticipo sulla data di scadenza vengono accantonati come somme a disposizione del debitore e imputati al finanziamento solo alla scadenza della rata.
I pagamenti parziali effettuati dopo la scadenza della rata vengono attribuiti alle varie componenti della rata o delle rate scadute in funzione di regole stabilite dall'Ente finanziatore. In generale prima si decurtano le somme corrispondenti alle assicurazioni, agli interessi moratori, alla spese accessorie e successivamente quelle relative agli interessi del finanziamento ed al residuo debito in conto capitale.

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Se volessi estinguere il mio mutuo?

In base ai dettami della legge il debitore ha la facoltà di estinguere anticipatamente, o ridurre il proprio debito, corrispondendo all'Ente finanziatore un compenso, contrattualmente stabilito, correlato al capitale restituito anticipatamente.
Per l'estinzione anticipata so dovranno effettuare dei conteggi per stabilire l'importo da rimborsare, se il debitore richiede di ridurre il finanziamento può essere contrattualmente stabilito che:

a) si modifichi il piano di ammortamento mantenendo la durata e le condizioni del finanziamento;

b) si modifichi la durata totale del finanziamento, al fine di mantenere costante la rata di rimborso.

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La Banca può decidere di estinguere il mio mutuo?

L'Estinzione anticipata del finanziamento per iniziativa dell'Ente finanziatore può avvenire solamente quando il mutuatario non ha rispettato gli obblighi che nel contratto vengono specificatamente indicati come risolutori del contratto stesso. In questo caso l'Ente finanziatore richiede al debitore l'immediata restituzione di quanto dovuto in linea capitali ed interessi maturati sino a quel momento, più eventuali penalità legate al rimborso anticipato (costi in genere relativi alla provvista del denaro specie nei finanziamenti a tasso fisso) invocando la "decadenza dal beneficio del termine".
Oltre al mancato o ritardato rimborso delle rate per cui esistono precise indicazioni da parte della Legge "la banca può invocare per la risoluzione del contratto il ritardato pagamento, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata"; nei contratti vengono spesso indicate altre clausole come:

a) L'eventuale peggioramento della situazione economico-patrimoniale del finanziato;

b) Il mancato rispetto della destinazione del finanziamento;

c) Specifici parametri relativi al raggiungimento di risultati economici.

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