Gli eventi principali:
La valutazione
Per ogni tipo di finanziamento gli Enti finanziatori
stabiliscono dei criteri con i quali devono essere VALUTATE
le domande di finanziamento. I criteri sono normalmente
diversi se le domande presentate da persone fisiche
o dalle società.
In qualche caso, prevalentemente per le persone fisiche,
possono essere previsti anche processi di valutazione
automatica supportati da tecniche definite di Credit
Scoring, in cui si definiscono delle percentuali di
rischio (ottenute sulla base dell'elaborazione statistica
di una serie di variabili recuperate dai precedenti
finanziamenti diventati maturi ed inerenti al bene finanziato,
alla condizione socio-economica del debitore, all'importo
della rata).
Le domande che ottengono un punteggio rientrante nella
percentuale ritenuta soddisfacente dell'Ente finanziatore,
vengono autorizzate automaticamente, quelle che ottengono
percentuali superiori possono essere oggetto di approfondimenti
e/o valutazioni dirette o automaticamente declinate.
L'applicazione dei criteri porta, in molti casi in via
automatica, alla definizione di un percorso valutativo
che prevede l'intervento di alcune figure professionali:
1) Il Proponente cioè
colui che effettua l'esame delle informazioni ed esprime
un primo giudizio di concedibilità del finanziamento
(in qualche caso anche l'eventuale decisione negativa
del proponente richiede la revisione di un organismo
superiore);
2) L'Organo dare parere
che ha il compito di verificare le valutazioni fatte
dal proponente ed aggiungere in genere quelle specialistiche;
3) L'Organo deliberante
che deve prendere la decisione se accogliere in tutto
o in parte la domanda.
Spesso sia l'Organo dare parere che
l'Organo deliberante possono richiedere approfondimenti
o subordinare la loro decisione all'acquisizione di
particolare documentazione e/o di determinate garanzie
oltre quelle offerte.
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La Delibera
Con la DELIBERA, l'Ente finanziatore dichiara
la propria disponibilità ad effettuare l'operazione
nei termini esaminati; ogni variazione di detti termini
(a meno che non si tratti di una mera riduzione dell'importo)
porta ad un nuovo esame.
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La Stipula
Con la parola STIPULA si definisce l'atto con
il quale l'Ente finanziatore s'impegna a corrispondere
una determinata somma di denaro ed il soggetto debitore
si obbliga a restituirla alle condizioni stabilite nell'atto
stesso.L'atto in questione ha quasi sempre la forma
di un contratto di mutuo che viene contemporaneamente
sottoscritto dalle parti quando redatto sotto forma
di scrittura privata;quando invece la firma del contratto
avviene in presenza di un notaio o di altro pubblico
ufficiale si parla di atto pubblico.
La forma pubblica è obbligatoria per tutti quegli
atti, che prevedono l'acquisizione, come garanzia, dell'ipoteca
volontaria.
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L'erogazione
L'EROGAZIONE è l'operazione con la quale
l'Ente finanziatore consegna ai mutuatari, la somma
di denaro richiesta e si definisce il piano di ammortamento
delle somme erogate.
L'operazione di erogazione può avvenire:
Alla firma di un "CONTRATTO DI FINANZIAMENTO",
peraltro quando il contratto prevede la costituzione
di garanzie ipotecarie od altre garanzie acquisibili
in epoche successive alla stipula le somme erogate vengono
costituite dal mutuatario in pegno a garanzia degli
impegni assunti e consegnate definitivamente solo dopo
l'avvenuto accertamento da parte dell'ente finanziatore;
Alla firma di un contratto di tipo
diverso definito "CONTRATTO DI CONSEGNA
E QUIETANZA", quando il contratto di finanziamento
è stato redatto sotto forma di contratto condizionato;
Entro un determinato periodo di tempo
dalla stipula di un contratto condizionato quando è
prevista L'EROGAZIONE A TRANCHES -
definite in genere erogazioni a stato di avanzamento
lavori - in relazione allo stato di realizzazione
del progetto finanziato.
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Il pagamento delle rate
Il capitale erogato dalla Banca dovrà
essere restituito sulla base di un predefinito Piano
di Ammortamento, stabilito dalle parti al momento della
stipula del contratto.
Eventuali pagamenti, totali o parziali, effettuati in
anticipo sulla data di scadenza vengono accantonati
come somme a disposizione del debitore e imputati al
finanziamento solo alla scadenza della rata.
I pagamenti parziali effettuati dopo la scadenza della
rata vengono attribuiti alle varie componenti della
rata o delle rate scadute in funzione di regole stabilite
dall'Ente finanziatore. In generale prima si decurtano
le somme corrispondenti alle assicurazioni, agli interessi
moratori, alla spese accessorie e successivamente quelle
relative agli interessi del finanziamento ed al residuo
debito in conto capitale.
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Se volessi estinguere il mio
mutuo?
In base ai dettami della legge il debitore
ha la facoltà di estinguere anticipatamente,
o ridurre il proprio debito, corrispondendo all'Ente
finanziatore un compenso, contrattualmente stabilito,
correlato al capitale restituito anticipatamente.
Per l'estinzione anticipata so dovranno effettuare dei
conteggi per stabilire l'importo da rimborsare, se il
debitore richiede di ridurre il finanziamento può
essere contrattualmente stabilito che:
a) si modifichi il piano di ammortamento
mantenendo la durata e le condizioni del finanziamento;
b) si modifichi la durata totale del finanziamento,
al fine di mantenere costante la rata di rimborso.
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La Banca può decidere di estinguere il
mio mutuo?
L'Estinzione anticipata del finanziamento per
iniziativa dell'Ente finanziatore può avvenire
solamente quando il mutuatario non ha rispettato gli
obblighi che nel contratto vengono specificatamente
indicati come risolutori del contratto stesso. In questo
caso l'Ente finanziatore richiede al debitore l'immediata
restituzione di quanto dovuto in linea capitali ed interessi
maturati sino a quel momento, più eventuali penalità
legate al rimborso anticipato (costi in genere relativi
alla provvista del denaro specie nei finanziamenti a
tasso fisso) invocando la "decadenza dal beneficio
del termine".
Oltre al mancato o ritardato rimborso delle rate per
cui esistono precise indicazioni da parte della Legge
"la banca può invocare per la risoluzione
del contratto il ritardato pagamento, quando lo stesso
si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive.
A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato
tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla
scadenza della rata"; nei contratti vengono spesso
indicate altre clausole come:
a) L'eventuale peggioramento della situazione economico-patrimoniale
del finanziato;
b) Il mancato rispetto della destinazione del finanziamento;
c) Specifici parametri relativi al raggiungimento di
risultati economici.
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