I Prodotti
Il CREDITO PERSONALE è un prestito
destinato alle persone fisiche per assecondarle nella
soddisfazione di esigenze finanziarie eccezionali, ad
esempio per l'acquisto di un'auto nuova, per viaggi,
malattie, etc.
Viene concesso da aziende di credito e da finanziarie,
non esistono forme contrattuali predefinite e vengono,
in genere, predisposti contratti finalizzati al particolare
tipo di intervento. Fondamentali sono le indicazioni
relative alla durata del finanziamento, alle modalità
di rimborso, agli interessi ed alle altre condizioni
economiche, alla destinazione del finanziamento ed alla
facoltà di recesso per giusta causa.
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Si definisce CREDITO AL CONSUMO la
concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale
o professionale, di credito sotto forma di dilazione
di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione
finanziaria a favore di persona fisica (Consumatore);
l'esercizio del Credito al Consumo è riservato:
- alle banche;
- agli intermediari finanziari;
- ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi
nel territorio della Repubblica nella sola forma di
dilazione del pagamento del prezzo.
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Con il termine CESSIONE DEL QUINTO
si definiscono i prestiti concessi a lavoratori dipendenti,
da estinguersi con cessione di quote di stipendio o
salario non superiori a 1/5 di tali emolumenti. I finanziamenti
sono erogati in genere da Aziende di credito, da Compagnie
di assicurazione o da alcuni Istituti di Previdenza
dei lavoratori. I prestiti vengono erogati previo accordo
con il datore di lavoro che si assume l'onere di eseguire
le trattenute e di versarle all'istituto mutuante senza
assumere alcuna obbligazione diretta verso quest'ultimo,
nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del mutuatario.
In relazione a ciò gli istituti finanziatori
accordano il credito generalmente solo se il mutuatario
stipula con una Compagnia un'assicurazione contro i
"rischi di impiego". (Ved. T.U. 5 gennaio
1950 n. 150 e succ.)
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Con CREDITO FONDIARIO si definisce
la concessione da parte di aziende di credito di finanziamenti
a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di 1°
grado su immobili. (per case)
La Banca d'Italia ha stabilito sia l'importo massimo
del finanziamento, concedibile in rapporto al valore
dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire
sugli stessi, sia le ipotesi in cui la presenza di precedenti
iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione del
finanziamento. In questo momento il limite massimo e
pari all' 80% del valore dell'immobile (definito "Limite
di Finanziabilità"). Tale percentuale più
raggiungere anche il 100% se viene costituita una garanzia
in denaro o in titoli dello Stato pari al 20% del finanziamento.
Il finanziamento può essere concesso anche in
presenza di una preesistente ipoteca purché il
debito residuo garantito dalla stessa, sommato al nuovo
finanziamento, rientri nei parametri di cui sopra.
In genere la procedura per la concessione dei mutui
fondiari si basa sul procedimento detto "doppio
contratto", l'istituto mutuante, dopo un esame
di merito relativo al soggetto richiedente ed all'immobile
offerto in garanzia, stipula un CONTRATTO PRELIMINARE,
destinato ad avere piena validità solo dopo l'accertamento
dell'avvenuta iscrizione ipotecaria e dell'assenza di
altri vincoli pregiudizievoli.
Una volta in possesso di tutte le informazioni le parti
stipulano il CONTRATTO DI CONSEGNA E QUIETANZA contestualmente
al quale viene consegnato al mutuatario l'importo richiesto
al netto di spese e commissioni.
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Con la definizione FINANZIAMENTI AGEVOLATI,
intendiamo una particolare forma di credito legata a
quei finanziamenti che godono di un contributo erogato
da un Ente Esterno, calcolato in base a diverse tipologie
di agevolazione, che possono essere concesse:
In Conto Interessi quando l'Ente agevolante interviene
facendosi carico di una parte o di tutti gli interessi
richiesti dall'Ente finanziatore. Questo intervento
può essere:
- a favore dell'ente finanziatore quando il contributo
viene versato a quest'ultimo e quindi sono rimasti a
carico del beneficiario solo una parte degli interessi;
- a favore del debitore quanto l'ente agevolante gli
riconosce direttamente i contributi a decurtazione degli
interessi direttamente pagati all'ente finanziatore;
Indipendentemente dal beneficiario, l'Ente agevolante
può riconoscere i contributi sia rata per rata
che in un'unica soluzione in via anticipata
- In Conto Capitale quando l'Ente agevolante partecipa
al rimborso del capitale preso a prestito. Anche in
questo caso il contributo può avere come beneficiario
sia il debitore che l'Ente finanziatore e può
essere versato ratealmente o anticipatamente anche in
forma attualizzata.
- I contributi in conto interessi o in conto capitale
possono riguardare, in relazione ai limiti ed alle regole
di intervento, tutto il finanziamento o solo una sua
parte, tutta la durata o solo una sua parte. Sullo stesso
finanziamento possono inoltre coesistere contributi
elargiti da più Enti agevolanti.
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