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Il CREDITO PERSONALE è un prestito destinato alle persone fisiche per assecondarle nella soddisfazione di esigenze finanziarie eccezionali, ad esempio per l'acquisto di un'auto nuova, per viaggi, malattie, etc.
Viene concesso da aziende di credito e da finanziarie, non esistono forme contrattuali predefinite e vengono, in genere, predisposti contratti finalizzati al particolare tipo di intervento. Fondamentali sono le indicazioni relative alla durata del finanziamento, alle modalità di rimborso, agli interessi ed alle altre condizioni economiche, alla destinazione del finanziamento ed alla facoltà di recesso per giusta causa.

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Si definisce CREDITO AL CONSUMO la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di persona fisica (Consumatore); l'esercizio del Credito al Consumo è riservato:

- alle banche;
- agli intermediari finanziari;
- ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nel territorio della Repubblica nella sola forma di dilazione del pagamento del prezzo.

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Con il termine CESSIONE DEL QUINTO si definiscono i prestiti concessi a lavoratori dipendenti, da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario non superiori a 1/5 di tali emolumenti. I finanziamenti sono erogati in genere da Aziende di credito, da Compagnie di assicurazione o da alcuni Istituti di Previdenza dei lavoratori. I prestiti vengono erogati previo accordo con il datore di lavoro che si assume l'onere di eseguire le trattenute e di versarle all'istituto mutuante senza assumere alcuna obbligazione diretta verso quest'ultimo, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del mutuatario. In relazione a ciò gli istituti finanziatori accordano il credito generalmente solo se il mutuatario stipula con una Compagnia un'assicurazione contro i "rischi di impiego". (Ved. T.U. 5 gennaio 1950 n. 150 e succ.)

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Con CREDITO FONDIARIO si definisce la concessione da parte di aziende di credito di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di 1° grado su immobili. (per case)
La Banca d'Italia ha stabilito sia l'importo massimo del finanziamento, concedibile in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, sia le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione del finanziamento. In questo momento il limite massimo e pari all' 80% del valore dell'immobile (definito "Limite di Finanziabilità"). Tale percentuale più raggiungere anche il 100% se viene costituita una garanzia in denaro o in titoli dello Stato pari al 20% del finanziamento. Il finanziamento può essere concesso anche in presenza di una preesistente ipoteca purché il debito residuo garantito dalla stessa, sommato al nuovo finanziamento, rientri nei parametri di cui sopra.
In genere la procedura per la concessione dei mutui fondiari si basa sul procedimento detto "doppio contratto", l'istituto mutuante, dopo un esame di merito relativo al soggetto richiedente ed all'immobile offerto in garanzia, stipula un CONTRATTO PRELIMINARE, destinato ad avere piena validità solo dopo l'accertamento dell'avvenuta iscrizione ipotecaria e dell'assenza di altri vincoli pregiudizievoli.
Una volta in possesso di tutte le informazioni le parti stipulano il CONTRATTO DI CONSEGNA E QUIETANZA contestualmente al quale viene consegnato al mutuatario l'importo richiesto al netto di spese e commissioni.

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Con la definizione FINANZIAMENTI AGEVOLATI, intendiamo una particolare forma di credito legata a quei finanziamenti che godono di un contributo erogato da un Ente Esterno, calcolato in base a diverse tipologie di agevolazione, che possono essere concesse:
In Conto Interessi quando l'Ente agevolante interviene facendosi carico di una parte o di tutti gli interessi richiesti dall'Ente finanziatore. Questo intervento può essere:

- a favore dell'ente finanziatore quando il contributo viene versato a quest'ultimo e quindi sono rimasti a carico del beneficiario solo una parte degli interessi;

- a favore del debitore quanto l'ente agevolante gli riconosce direttamente i contributi a decurtazione degli interessi direttamente pagati all'ente finanziatore;

Indipendentemente dal beneficiario, l'Ente agevolante può riconoscere i contributi sia rata per rata che in un'unica soluzione in via anticipata

- In Conto Capitale quando l'Ente agevolante partecipa al rimborso del capitale preso a prestito. Anche in questo caso il contributo può avere come beneficiario sia il debitore che l'Ente finanziatore e può essere versato ratealmente o anticipatamente anche in forma attualizzata.

- I contributi in conto interessi o in conto capitale possono riguardare, in relazione ai limiti ed alle regole di intervento, tutto il finanziamento o solo una sua parte, tutta la durata o solo una sua parte. Sullo stesso finanziamento possono inoltre coesistere contributi elargiti da più Enti agevolanti.

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